La nuova normativa antincendio: cosa cambia?

La nuova normativa antincendio introduce nuovi obblighi per aziende e datori di lavoro. Eravamo già parzialmente intervenuti raccontando le modifiche nel nostro webinar di Riforma del D.Lgs 81: clicca qui mentre in questo articolo lo facciamo in maniera più dettagliata.

Per completezza diciamo subito che i tre decreti sono ed abrogano il (famoso) DM 10 marzo 1998:

  • DM 01 settembre 2021: controllo e manutenzione degli impianti (valido dal 25 settembre 2022)
  • DM 02 settembre 2021: gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza (valido dal 4 ottobre 2022)
  • DM 03 settembre 2021: progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (valido dal 29 ottobre 2022)

Vediamo gli aspetti più interessanti analizzando i tre decreti sulla nuova normativa antincendio:

DM 01: Il Registro dei Controlli

In questo decreto troviamo essenzialmente l’obbligo di predisporre un registro dei controlli periodici e gli interventi di manutenzione su attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio. Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

DM 02: Piano di emergenza e Formazione

Una delle principali novità riguarda i casi in cui sia obbligatorio ridere il piano di emergenza:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Negli altri luoghi di lavoro invece risulta fondamentale adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare del DVR aziendale.

Si identificano nuove regole per l’aggiornamento dei corsi incendio, mettendo finalmente in chiaro un aspetto (da sempre) un po’ contestato: la periodicità dell’aggiornamento, fissato ora in 5 anni. A seconda poi del represso formativo abbiamo queste due situazioni:

  • Formazione svolta prima del 04/10/2017: aggiornamento entro il 03/10/2023
  • Formazione svolta dopo il 04/10/2017: aggiornamento entro 5 anni dalla data del corso

La classificazione dei corsi avviene ora chiamando le attività per “livello” e non più nei classici “basso, medio, alto”:

  • Da attività ad ALTO RISCHIO ad ATTIVITA’ DI LIVELLO 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc. DURATA: 16 ORE. AGGIORNAMENTO: 8 ore.
  • Da attività a MEDIO RISCHIO ad ATTIVITA’ DI LIVELLO 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata. DURATA: 8 ORE. AGGIORNAMENTO: 5 ore.
  • Da attività a BASSO RISCHIO ad ATTIVITA’ DI LIVELLO 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa. DURATA: 4 ORE. AGGIORNAMENTO: 2 ore.

    DM 03: Attività a basso rischio

L’ultimo decreto tratta invece i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizi della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Cosa consigliamo di fare?

La risposta è: dipende. Va valutata la tipologia di attività lavorativa per definire gli effettivi interventi in base alla situazione riscontrata ed alla attività aziendale.

Kompas informa: La nuova Normativa Antincendio

72 -Kompas Informa-nuova normativa antincendio

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