Sanzioni sulla sicurezza: quando raddoppiano o triplicano secondo l’art. 55 comma 6-bis del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08, conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza, stabilisce obblighi precisi per datori di lavoro, dirigenti e preposti. Tra le norme più importanti, l’articolo 55, comma 6-bis, introduce un principio molto chiaro: “Se la violazione delle regole di formazione o di sorveglianza sanitaria riguarda più di cinque lavoratori, la sanzione è raddoppiata; se ne riguarda più di dieci, è triplicata.”

Cosa dice l’art. 55 comma 6-bis del D.Lgs. 81/08

Il comma 6-bis stabilisce un aggravamento delle sanzioni nei casi in cui le mancanze in materia di formazione o sorveglianza sanitaria coinvolgano gruppi numerosi di lavoratori.
Le violazioni interessate sono:

  • Art. 18, comma 1, lettera g) – obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica nei casi previsti.
  • Art. 37, commi 1, 7, 9 e 10 – obbligo di garantire formazione, informazione e addestramento a lavoratori, dirigenti e preposti.

In parole semplici: se un datore di lavoro non assicura la formazione o la sorveglianza sanitaria a un intero gruppo di dipendenti, la legge considera la violazione più grave — e aumenta la pena proporzionalmente.

Sanzioni sicurezza: quando raddoppiano o triplicano

Numero lavoratori coinvolti Effetto sulla sanzione Esempio pratico
Fino a 5 lavoratori Sanzione base Mancata formazione di 3 dipendenti = sanzione normale
Da 6 a 10 lavoratori Sanzione raddoppiata Mancata formazione di 7 dipendenti = +100%
Oltre 10 lavoratori Sanzione triplicata Mancata sorveglianza sanitaria per 12 persone = +200%

Perché il legislatore ha introdotto questa regola

Lo scopo del comma 6-bis è responsabilizzare maggiormente i datori di lavoro. La mancata formazione o l’omessa sorveglianza sanitaria non sono semplici irregolarità amministrative: mettono a rischio concreto la salute e la vita dei lavoratori.
Quando l’omissione è collettiva (più di 5 o 10 persone), il legislatore ha scelto di inasprire la sanzione in modo proporzionale.

Come evitare sanzioni: le buone pratiche

  • Pianificare la formazione annuale con un calendario condiviso con RSPP e RLS.
  • Formare i lavoratori preventivamente all’assunzione con Unisicurezza, la piattaforma e-learning di formazione
  • Utilizzare piattaforme digitali come Skeddi per monitorare in tempo reale scadenze e obblighi formativi.

Conclusione

L’art. 55 comma 6-bis del D.Lgs. 81/08 ci ricorda una cosa importante: la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma una responsabilità reale. Garantire formazione e sorveglianza sanitaria a tutti i lavoratori non solo evita sanzioni pesanti, ma costruisce una cultura aziendale solida e consapevole.

dr. Filippo Pataoner – Studio Kompas Srl

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