Il datore di lavoro deve valutare i rischi sulla base delle differenze di genere: come mai questa necessità?

Donne e uomini non sono uguali, soprattutto quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si parla quindi di differenze di genere per suddividere le diversità legate ai rischi presenti sul lavoro, in funzione del sesso della persona.

Quali rischi per le donne lavoratrici?

Esistono molteplici fattori di rischio che possono comportare problematiche allo stato di salute, tra i più noti ricordiamo:

  • fattori inerenti l’organizzazione del lavoro: tale rischio può alterare il ciclo mestruale provocando riduzione della fertilità
  • il lavoro a turni: può interferire con il sistema endocrino-riproduttivo delle donne, causando alterazioni del ciclo mestruale
  • lavoro notturno: che può causare aumenti del tumore al seno
  • composti chimici: che posos influenzare negativamente sul coretto sviluppo del feto
  • movimentazione manuale dei carichi e fattori posturali: il peso limite di sollevamento cambia in funzione del sesso e dell’età anagrafica del soggetto sottoposto alla movimentazione manuale dei carichi

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il DL deve effettuare la valutazione dei rischi sulla base della differenza di genere, tenendo quindi conto della presenza di lavoratrici esposti ad uno o più rischi citati in precedenza, mettendo in pratica le corrette misure di prevenzione e protezione per assicurare un luogo di lavoro salubre e sicuro.

Tale obbligo lo ritroviamo decritto nell’articolo 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008: oggetto della valutazione dei rischi.

Perché è importate proteggere le donne?

Semplicemente perché essere sono portatrici di vita. Deriviamo tutti da loro e a tutte loro dobbiamo garantire il bene più prezioso: la salute

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