Il provvedimento di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro

Il provvedimento di sospensione a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta una delle novità apportate dalla legge n.215/2021 di conversione del Decreto fisco lavoro in materia di sicurezza del lavoro (clicca qui per vedere il nostro webinar).

Con tale normativa infatti il legislatore ha voluto elencare dei casi ben specifici ai quali far scaturire nei confronti dell’azienda il provvedimento di sospensione. Per completezza ricordiamo che queste fattispecie sono:

  1. Mancata elaborazione del DVR
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza
  3. Mancata formazione e addestramento
  4. Mancata costituzione del RSPP
  5. Mancata elaborazione del POS
  6. Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione senza misure di protezione
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo
  13. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori con esposizione all’amianto

La mancata elaborazione del DVR

Come nostro solito cerchiamo spesso di pubblicare e condividere i verbale di ispezione e controllo da parte degli enti ispettivi. Oggi il verbale proposto è proprio quello di sospensione a seguito del riscontro della mancanza del DVR di un piccolo negozio di vendita al dettaglio.

I fatti: a seguito di un normale controllo al fine di verificare la presenza di personale non in regola, al DL dell’azienda viene anche richiesto il documento di valutazione dei rischi. Ricordiamo infatti che il DVR va custodito in azienda o presso l’unità produttiva aziendale. Durante il controllo nell’unità produttiva aziendale il DL sentito telefonicamente confermava la presenza del DVR presso la sede legale.

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La circola INL in merito al DVR

Ricordiamo che la Circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021 prevede che: Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

Invio del DVR

In questa determinata fattispecie  il DVR è stato prontamente inviato agli ispettori i quali con successivo provvedimento hanno annullato la sospensione.

Considerazioni sul provvedimento di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro

Al netto dei pareri prettamente personali, la sospensione (che ricordiamo poteva anche essere applicata prima della legge n.215/2021) ha sicuramente l’effetto di dare importanza e priorità al tema della sicurezza sul lavoro nonché ovviamente al lavoro regolare.

Per informazioni e consulenza: