DPCM 10 aprile 2020: nuovo aggiornamento

Alla luce del recente provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il DPCM 10 aprile 2020, che va ad aggiungersi ai precedenti Decreti, volti ad attuare misure urgenti di contenimento del contagio sull’interno territorio nazionale, vogliamo fornire ulteriori indicazioni per i Datori di lavoro.

Cosa cambia per le attività di vendita e commercio?

Sono consentite le attività di vendita e commercio indicate nell’Allegato 1 (che riportiamo in calce al documento). Tali attività dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

    – attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    – per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    – per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Cosa cambia per le attività di assistenza alla persona?

Rimangono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle sole attività individuate nell’Allegato 2 (che riportiamo in calce al documento).

Cosa cambia per le attività produttive?

Rimangono invariate le disposizioni del DPCM 25 marzo 2020 per tanto sono consentite le sole attività produttive indicate nell’Allegato 3 (che riportiamo in calce al documento). Per le attività che sono di supporto o che fanno parte della filiera essenziale, quindi che che svolgono servizi e/o producono beni per le aziende indicate nell’Allegato 3 resta invariato l’obbligo di comunicazione al Prefetto (qualora non lo abbiano già fatto) per poter continuare a svolgere le attività lavorative. Analoga disposizione per le attività a ciclo continuo con rischio di incidenti rilevanti che prevede quindi la comunicazione al Prefetto.

Kompas informa: nuove misure DPCM 10 aprile 2020

58 -Kompas Informa-Nuovo DPCM 10 aprile 2020

DPCM 10 aprile 2020

10) DPCM 10:04:2020.pdf

IMPORTANTE!

Ricordiamo che abbiamo redatto ed inviato nei giorni passati un documento chiamato “Valutazione Coronavirus” che è una sorta di vademecum operativo contenente le indicazioni da attuare. Le indicazioni in esso contenute vanno applicate con particolare attenzione alla pulizia del luogo di lavoro, igiene del personale e gestione delle attività lavorative (distanza di sicurezza e DPI). Tale documento, qualora non lo abbiate già fatto, va obbligatoriamente stampato e tenuto a disposizione in caso di controllo.

Per informazioni: