Chi può fare il corso di 4 ore entro il 12 marzo 2017?

La domanda sembra essere scontata: “Il datore di lavoro, collaboratore familiare e lavoratore con esperienza pregressa documentata pari ad almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2015. Una definizione che, in prima battuta lascia poco all’immaginazione o a strane interpretazioni.

Sappiamo anche che tale “esperienza pregressa” la deve dichiarare il datore di lavoro (tramite dichiarazione di atto di notorietà) per se o per collaboratori familiari. Mentre nel caso di un lavoratore sarà lo stesso ad effettuare tale dichiarazione.

Addentrandoci più nel dettaglio, tramite la lettura della circolare del Ministero del lavoro 12.11-03-2013, vediamo però che: “detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza  e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferisci ad un periodo non antecedente a dieci anni”.

Addentrandoci ancora più nello specifico siamo stati catturati da questo dubbio normativo: i collaboratori familiari non occasionali sono soggetti al corso intero o al corso di aggiornamento? Una domanda assolutamente non scontata, considerando soprattutto la peculiarità del lavoro agricolo.

Data la complessità della questione e la delicatezza anche della materia, sentite inoltre molte associazioni di categoria (con pareri non sempre concordi fra loro), abbiamo deciso di inoltrare il quesito al Uopsal. Quesito che è stato inviato in data lunedì 7 marzo 2016 inviato tramite Pec.

Il testo del quesito:

Spett.

Azienda Provinciale per i servizi sanitari “Uopsal”

Oggetto

Chiarimenti sulla definizione di collaboratore familiare in agricoltura e adempimenti normativi in merito alla formazione del Trattore

Il corso teorico-pratico relativo all’uso del trattore è obbligatorio in quanto tale attrezzatura rientra in quelle elencate nell’accordo stato regione del 22/02/2012 (in GU il 12/03/2012 e in vigore dal 12/03/2013).

Per gli operatori del settore agricolo si delineano svariate attività di formazione in base all’esperienza pregressa, nel dettaglio di nostro interesse è questa fattispecie:

  • Lavoratori/collaboratori familiari/datori di lavoro con esperienza pregressa documentata pari ad almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2015: corso di aggiornamento di 4 ore entro il 12 marzo 2017 (circolare MLPS n. 45 del 24/12/2013).

Scendendo ancora più nel dettaglio la questione è relativa alla definizione di collaboratore famigliare, in quanto, soprattutto in agricoltura abbiamo queste due “categorie”:

– Collaboratori familiari che prestano la propria attività lavorativa in maniera continuativa: Sotto l’aspetto previdenziale, il titolare e i familiari lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi INPS a norma della L. 335/95 e versare i relativi contributi, che, di fatto, vengono corrisposti dal titolare dell’impresa familiare, il quale ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota dallo stesso dovuta o, in alternativa, a dedurre la spesa complessiva dal proprio reddito ai fini della quantificazione dell’Irpef.

– Collaboratori familiari che NON prestano la propria attività lavorativa in maniera continuativa: Per quanto concerne l’obbligo contributivo, le imprese commerciali, artigiane ed agricole devono tener conto anche del contenuto della lettera circolare n. 10478/2013, con la quale il ministero del Lavoro ha spiegato come stabilire quando il lavoro prestato dal collaboratore familiare sia occasionale oppure abituale. Abbiamo anche un tempo fissato in  90 giorni l’anno ossia 720 ore frazionabili nell’anno solare.

Nel settore agricole appare evidente che molto spesso esistono collaboratori familiari di tipo occasione che NON prestano la loro attività in maniera continuativa. Il caso è (ad esempio), del figlio del titolare dell’azienda agricola che lavora come dipendente full time presso un’azienda metalmeccanica e che per 2/3 settimane all’anno aiuta il padre in campagna durante il periodo della raccolta.

Bene, in questi casi come sarà possibile per il datore di lavoro dell’impresa agricola dichiarare, tramite dichiarazione di anno notorio, che il figlio sia dedito all’uso del trattore agricolo da almeno due anni?

Certamente a livello “formale” è sicuramente fattibile, costerà ben poco dichiarare che il figlio utilizza il trattore da più di due anni, ma sul piano sostanziale come potrà dimostrasi l’effettivo utilizzo del mezzo, per un lavoratore che, come anticipato in precedenza, lavora con contratto full time presso altro datore di lavoro? Magari avendo anche una mansione di impiegato con scarsissima conoscenza del mondo agricolo.

Aggiungiamo anche che esistono molte sentenze che condannano il datore di lavoro per scarsa e inadeguata formazione dei proprio lavoratori. Potrebbe quindi essere questo un caso futuro in cui il datore dell’impresa agricola, per evitare il corso di 8 ore al collaboratore famigliare NON occasionale, ha preferito dichiarare l’esperienza superiore ai 2 anni del proprio collaboratore familiare?

La nostra preoccupazione è quindi fondata su un aspetto meramente sostanziale e poco formale. In quanto deriva da un’oggettiva preoccupazione di una condotta poco trasparente che molti datori di lavoro agricoli (in buona feda magari) adotteranno dichiarando che il proprio parente sia dedito all’uso del trattore quando nella realtà questa fattispecie si configurerà solamente in pochi, pochissimi casi.

Attualmente stiamo assistendo alle dichiarazioni di molte associazioni ed enti di categoria che adottato soluzione diverse, chi più restrittiva (che onestamente è anche la nostra interpretazione) e chi più libertina considerando irrilevante la distinzione tra collaboratore familiare dell’azienda in maniera continuativa e collaboratore familiare non continuativo “a chiamata”.

Vogliamo cercare di fare più chiarezza onde evitare future interpretazioni giurisprudenziali legate alla mancanza di formazione o formazione non adeguata.

Distinti Saluti

Studio Kompas srls

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