Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus sul lavoro

La circolare INAIL n.13 del 03 aprile 2020

L’articolo 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura la relativa tutela dell’infortunato. 

L’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.  Sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.

Coronavirus infortunio sul lavoro: per tutti i lavoratori?

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. 

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza:

  • lavoratori in front/office
  • addetti alle vendite/banconisti
  • Personale non sanitario operante in ospedale

Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Per tutte le altre categorie di lavoratori la copertura assicurativa si estende alla pari, anche nel caso in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. 

Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio. Solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. 

L’infortunio va denunciato all’INAIL?

SI, I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, devono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto. 

Coronavirus infortunio sul lavoro: da quando inizia la decorrenza?

Il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio. Ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena. Sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro. 

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. 

L’infortunio da coronavirus fa variare il tasso INAIL?

No, i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Coronavirus infortunio sul lavoro: la circolare INAIL n.13 del 03 aprile 2020

circolare n 13 del 3 aprile 2020

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