A seguito del nostro quesito allo sportello Uopsal inoltrato il giorno 7 marzo 2016 (link all’articolo) relativo ai corsi dei trattori per i collaboratori familiari non occasionali riportiamo integralmente il testo della risposta pervenuta in data odierna:

“In merito al quesito posto si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l’esperienza documentata degli operatori del settore agricolo, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2013 identifica alcune situazioni lavorative per le quali è possibile procedere alla documentazione dell’esperienza pregressa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Tra queste vengono annoverate quella del lavoratore autonomo o del datore di lavoro utilizzatore dell’attrezzatura, ma anche del lavoratore subordinato.

La circolare farebbe quindi intendere che la cosiddetta autocertificazione dell’esperienza può essere prodotta da chiunque possa dimostrare che, nei dieci anni antecedenti il 31 dicembre 2015, abbia condotto un trattore agricolo nelle varie fasi del normale ciclo produttivo. Tale dichiarazione deve precisare i periodi tempo, avviene sotto la propria responsabilità, essendo invece trasferita al titolare del rapporto di lavoro, la responsabilità di verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore o dal collaboratore.

In merito alla figura del collaboratore familiare si deve fare riferimento all’apposita scheda informativa approvata dal Comitato di coordinamento provinciale per la sicurezza sul lavoro e consultabile al seguente indirizzo:

http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Sicurezza-sul-lavoro/Sicurezza-in-agricoltura/Inserimento-collaboratori-occasionali-nelle-aziende-agricole).

La stessa individua il “vero” collaboratore dell’impresa familiare, in colui che lavora concontinuità e partecipa alla gestione dell’azienda in comune con il titolare. Tale figura diviene equiparabile al lavoratore autonomo e, facendo riferimento al contenuto della circolare di cui sopra, rientra nella situazione a) richiamata dalla stessa. Pertanto, la dichiarazione attesterà la disponibilità in azienda della trattrice agricola di cui si dichiara l’esperienza quindi l’utilizzo nell’attività lavorativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale (annata agraria) pari almeno a due anni compresi tra il 2005 ed il 2015.

Il cosiddetto collaboratore occasionale non può invece essere considerato nella fattispecie di cui sopra, ma equiparato al lavoratore subordinato in quanto tale è, di fatto. In questo caso la disciplina è quella relativa ai lavoratori dipendenti, situazione b) richiamata dalla circolare, per cui la dichiarazione deve attestare, oltre al contenuto sopra previsto, anche i periodi di tempo per cui il lavoratore ha operato come dipendente o a qualsiasi altro titolo (da nominare individualmente).

Conseguentemente riteniamo che, ai fini dell’abilitazione, chi è in grado di documentare l’esperienza pregressa dovrà sostenere il solo corso di aggiornamento di almeno 4 ore entro il 13 marzo 2017. Appare chiaro che in situazioni dove la collaborazione è rappresentata da una prestazione d’opera del tutto occasionale e saltuaria (alcuni giorni di lavoro durante le fasi di raccolta), sia difficile documentare quell’esperienza richiesta (… nell’ambito del normale ciclo produttivo) e che quindi possa essere raccomandato di accertarsi sulla veridicità della dichiarazione (dichiarazioni mendaci sono punite penalmente). Analoga criticità potrebbe porsi nel caso di soggetti che certificassero un’esperienza pregressa maturata in tempi in cui non erano ancora in possesso di patente di guida, documento che costituisce un prerequisito per l’utilizzo dei mezzi in oggetto.”

Disponibili per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.